LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17-11-2000
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Il Consiglio
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ARTICOLO 4 Sostituzione dell’art.7 della legge regionale n. 29 del 1998 l. L’articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente: “Art.7 - Criteri per l’inserimento degli interventi di recupero nel programma pluriennale dei centri storici. l. La Regione provvede all’inserimento degli interventi di recupero di cui agli articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo conto della qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto specificati: a) per i programmi integrati: 1) - il valore complessivo dell’intervento nell’ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell’insediamento; 2) - gli interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati; 3) - l’urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo; 4) - l’ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi; 5)- le qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani; 6) - le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi; b) per i piani di riqualificazione urbana: 1) - il valore complessivo dell’intervento nell’ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni; 2) - l’urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti; 3) - le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi; 4)- l’ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi. 2. Per gli interventi di cui all’articolo 14 la Regione dispone dando la precedenza agli interventi su immobili inclusi in un programma integrato, secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un piano di riqualificazione urbana, infine a quelli su immobili non ricompresi nei piani anzidetti.“.
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