LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17-11-2000
REGIONE SARDEGNA

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 36
del 25 novembre 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 4

Sostituzione dell’art.7 della legge regionale n. 29 del 1998
l. L’articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal 
seguente:
“Art.7 - Criteri per l’inserimento degli interventi di recupero nel 
programma pluriennale dei centri storici.
l. La Regione provvede all’inserimento degli interventi di recupero di 
cui agli articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo 
conto della qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto 
specificati:
a)             per i programmi integrati:
1) - il valore complessivo dell’intervento nell’ambito del tessuto 
urbano di cui è parte integrante con inquadramento del sistema delle 
urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità 
urbanistica dell’insediamento;
2) - gli interventi significativi di recupero edilizio di aree ed 
immobili pubblici e privati;
3) - l’urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli 
immobili e al fabbisogno abitativo;
4) - l’ammontare delle risorse finanziarie integrative per la 
realizzazione degli interventi;
5)- le qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, 
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli 
spazi urbani;
6) - le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla 
mobilità e ai parcheggi;
b)             per i piani di riqualificazione urbana:
1) - il valore complessivo dell’intervento nell’ambito del tessuto 
urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle 
urbanizzazioni;
2) - l’urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in 
relazione ai nuclei familiari serviti;
3) - le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla 
mobilità e ai parcheggi;
4)- l’ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a 
disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 14 la Regione dispone dando 
la precedenza agli interventi su immobili inclusi in un programma 
integrato, secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un 
piano di riqualificazione urbana, infine a quelli su immobili non 
ricompresi nei piani anzidetti.“.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 29 del 1998 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 29 del 1998 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 29 del 1998 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 29 del 1998 Articolo 14

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